Descrizione
In osservanza del D.lgs. n.81/08, Art. 36 Informazione ai lavoratori, il Dirigente Scolastico fornisce ai lavoratori della scuola le informazioni contenute nel manuale di valutazione dei rischi.
L’attività di informazione deve essere assicurata nei confronti di tutti i docenti e non docenti all’atto del loro inserimento nell’organico di istituto, sia di tutti gli studenti e dei genitori in quanto utenti della scuola.
Nei confronti degli studenti, anche se sono “equiparati ai lavoratori” limitatamente ai periodi in cui sono effettivamente applicati in laboratori nei quali si faccia uso di attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, non si può certo non affermare che, comunque, devono essere tutti informati sui contenuti previsti in materia di salute e sicurezza dall’art. 36 del D.Lgs. 81/08.
Oltre agli operatori scolastici e agli allievi è indispensabile fornire una sufficiente informazione anche a tutti coloro che hanno occasione di frequentare la scuola per ragioni connesse con il servizio da essa erogato, in particolare ai genitori.
La medesima informazione deve essere, inoltre, fornita ad eventuali altri soggetti che dovessero frequentare l’istituto scolastico anche solamente per un limitato periodo di tempo, tra i quali: i soggetti beneficiari di tirocini formativi (ai sensi della legge 196/1997), i volontari (legge 266/1991); il lavoratore di cui al D.Lgs. 468/1997 (lavori socialmente utili), in quanto tutti equiparati ai lavoratori.
L’attività di informazione deve essere assicurata nei confronti di tutti i docenti e non docenti all’atto del loro inserimento nell’organico di istituto, sia di tutti gli studenti e dei genitori in quanto utenti della scuola.
Nei confronti degli studenti, anche se sono “equiparati ai lavoratori” limitatamente ai periodi in cui sono effettivamente applicati in laboratori nei quali si faccia uso di attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, non si può certo non affermare che, comunque, devono essere tutti informati sui contenuti previsti in materia di salute e sicurezza dall’art. 36 del D.Lgs. 81/08.
Oltre agli operatori scolastici e agli allievi è indispensabile fornire una sufficiente informazione anche a tutti coloro che hanno occasione di frequentare la scuola per ragioni connesse con il servizio da essa erogato, in particolare ai genitori.
La medesima informazione deve essere, inoltre, fornita ad eventuali altri soggetti che dovessero frequentare l’istituto scolastico anche solamente per un limitato periodo di tempo, tra i quali: i soggetti beneficiari di tirocini formativi (ai sensi della legge 196/1997), i volontari (legge 266/1991); il lavoratore di cui al D.Lgs. 468/1997 (lavori socialmente utili), in quanto tutti equiparati ai lavoratori.
Di seguito si allegano le informazioni sulla sicurezza rif. art. 36 del D.l.vo 81 2008, fornite ai lavoratori dell’Istituto Castel San Lorenzo: